PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è, aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra, o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio o di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763, e successive modificazioni».

Art. 2.

      1. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio le persone disabili, di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonché i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 18 della medesima legge n. 68 del 1999, che abbiano compiuto quindici anni di età e che non abbiano raggiunto l'età pensionabile prevista dall'ordinamento vigente rispettivamente per il settore pubblico e privato.
      2. I commi 1 e 2 dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, sono abrogati.